Ospitalità e coabitazione
Ad esclusione degli accrescimenti per motivi naturali (nascite) e degli altri casi espressamente previsti dalla legge (matrimonio, adozione, ecc.) è sempre possibile far richiesta per modificare la composizione del nucleo familiare assegnatario dell’alloggio, attraverso tre diverse procedure.
Ospitalità temporanea
L’ospitalità temporanea di persone non appartenenti al nucleo familiare è disciplinata dall’articolo 40 della Legge regionale 39/2017 e dall’articolo 17 del Regolamento n. 4/2018. Il titolare del contratto di locazione deve presentare domanda presso l’Ufficio casa, utilizzando il modulo Richiesta di autorizzazione per ospitalità temporanea/coabitazione in alloggio ERPcon tutti i documenti allegati previsti.
L’ospitalità temporanea di persone non appartenenti al nucleo familiare è consentita per un periodo non superiore a trenta giorni e non può eccedere la durata di due anni, eventualmente prorogabili qualora l’istanza dell’assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza o da altro giustificato motivo. All’ospite è dovuta una indennità, in aggiunta al canone, pari al 5% del suo reddito complessivo annuo lordo, derivante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, con un minimo di 40 euro mensili. La persona ospitata non acquista la qualifica di assegnatario né alcun diritto al subentro.
In caso di ospitalità non autorizzata, ferma restando l’applicazione dell’indennità di occupazione, l’assegnatario viene diffidato ad allontanare l’ospite entro quindici giorni, trascorsi i quali si applica una sanzione amministrativa pecuniaria mensile e si configura una ipotesi di cessione parziale dell’alloggio che comporta la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio.
Amcps può procedere alla revoca del provvedimento di ospitalità temporanea per gravi e giustificati motivi.
Coabitazione (per finalità di cura e assistenza)
La coabitazione di persone non appartenenti al nucleo familiare è disciplinata dall’articolo 40 della Legge regionale 39/2017 e dall’articolo 17 del Regolamento n. 4/2018. Il titolare del contratto di locazione deve presentare domanda presso l’Ufficio casa, utilizzando il modulo Richiesta di autorizzazione per ospitalità temporanea/coabitazione in alloggio ERP con tutti i documenti allegati previsti.
La coabitazione è ammessa solo per persone che prestano attività lavorativa di assistenza a componenti del nucleo familiare e che sono legati allo stesso esclusivamente da rapporti di lavoro o di impiego, previa verifica di assenza di morosità o di assenza delle condizioni di sovraffollamento dell’alloggio.
L’autorizzazione alla coabitazione non ha limiti temporali e non prevede l’indennità di occupazione.
La coabitazione non comporta inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare dell’assegnatario e, pertanto, non produce effetti al fine del subentro o dell’applicazione dell’indennità di occupazione.
Il venir meno della necessità di assistenza o del rapporto di lavoro o impiego deve essere comunicato all’ente proprietario o delegato e comporta la cessazione della coabitazione nonché l’allontanamento dall’alloggio del soggetto terzo.
Ampliamento del nucleo familiare
L’ampliamento del nucleo familiare che costituisce, per il nuovo componente autorizzato, diritto a un eventuale subentro nell’assegnazione dell’alloggio, è disciplinato dall’articolo 14 del Regolamento n. 4/2018.
Il titolare del contratto di locazione deve presentare domanda presso l’Ufficio casa, utilizzando il modulo Ampliamento nucleo familiare in alloggio ERP con tutti i documenti allegati previsti.
Il nuovo componente deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 25, comma 2, lett. b), c), d) e f) della legge regionale.
L’ampliamento del nucleo familiare è possibile per i soggetti di cui all’articolo 26 della legge regionale nonché per le seguenti ipotesi:
- affido di minore;
- rientro per riconciliazione nel nucleo familiare del coniuge o dei soggetti di cui all’articolo 1, commi2 e 36 della legge 76/2016, dell’assegnatario, già componenti del nucleo medesimo, che abbiano abbandonato l’alloggio;
- rientro nel nucleo familiare del figlio che abbia abbandonato l’alloggio.
L’ampliamento del nucleo familiare costituisce, per il nuovo componente autorizzato, diritto ad un eventuale subentro con relativa applicazione della normativa per la gestione degli alloggi e comporta l’adeguamento del canone sulla base dell’ISEE-ERP del nuovo nucleo familiare di cui all’articolo 7. Entro 60 giorni dall’autorizzazione, l’assegnatario provvede a rendere disponibile la dichiarazione ISEE del nucleo familiare ampliato. In caso di mancata disponibilità del nuovo ISEE si applica l’indennità.
In caso di diniego all’ampliamento, l’assegnatario è tenuto al ripristino entro 30 giorni della situazione di regolare conduzione dell’alloggio.